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berlusconi contro la sinistra

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Messaggio  ozzyrock Lun Ott 27, 2008 9:04 pm

berlusconi c'è l'ha contro noi di sinistra,studenti e anche qualche lavoratore?
secondo me si perchè ci reputa facinorosi(studenti di sinistra)
ozzyrock
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Messaggio  mulix Gio Ott 30, 2008 12:25 am

ozzyrock ha scritto:berlusconi c'è l'ha contro noi di sinistra,studenti e anche qualche lavoratore?
secondo me si perchè ci reputa facinorosi(studenti di sinistra)


studiate invece di fare ciroma....che siamo agli ultimi posti in europa...e non solo!!!

la classe degli insegnanti...ha bisogno di una regolata...ci sono troppi incompetenti!!!

la scuola italiana fa acqua da tutte le parti!!!

..l'ignoranza dilaga!!!

...c'è assolutamente bisogno di una riforma radicale!!!
mulix
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Messaggio  *ReVoLuTioN* Gio Ott 30, 2008 1:21 pm

mulix ha scritto:
ozzyrock ha scritto:berlusconi c'è l'ha contro noi di sinistra,studenti e anche qualche lavoratore?
secondo me si perchè ci reputa facinorosi(studenti di sinistra)


studiate invece di fare ciroma....che siamo agli ultimi posti in europa...e non solo!!!

la classe degli insegnanti...ha bisogno di una regolata...ci sono troppi incompetenti!!!

la scuola italiana fa acqua da tutte le parti!!!

..l'ignoranza dilaga!!!

...c'è assolutamente bisogno di una riforma radicale!!!

Caro mulix in questo caso la ciroma come dici tu va fatta...e va fatta pure sentire bene...ne vale il nostro futuro...credo k tu abbia letto lo scempio gelmini-tremonti...nell'altro topic ho elencato tutte le cause di questo decreto assurdo..la distruzione della scuola pubblica!!non credo ci sia altro da aggiungere...soprattutto le università...che da questa legislatura non avrà più i fondi per fare la ricerca,fondamentale in un paese,ma del resto l'hai detto pure tu prima..l'ignoranza dilaga...prima di tutto in parlamento..buona parte delle maggiori menta della terra vengono dall'Italia che giustamente non offre le giuste opportunità di studio ai nostri studenti più eccellenti che se ne vanno a studiare dove l'università è un'altro mondo...vedi l'ultimo premio nobel alla medicina made in Italy che però ha studiato in america!!poi giustamente il governo del nostro eccellentissimo nano mascherato taglia la scuola pubblica per finanziare i privati...le università potranno essere trasmormate in fondazioni gestite da privati...risultato??? aumento sproporzionato delle tasse universitarie che comporta il diritto allo studio di una sola parte degli studenti...chi ha i soldi!
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Messaggio  mulix Gio Ott 30, 2008 3:35 pm

*ReVoLuTioN* ha scritto:
mulix ha scritto:
ozzyrock ha scritto:berlusconi c'è l'ha contro noi di sinistra,studenti e anche qualche lavoratore?
secondo me si perchè ci reputa facinorosi(studenti di sinistra)


studiate invece di fare ciroma....che siamo agli ultimi posti in europa...e non solo!!!

la classe degli insegnanti...ha bisogno di una regolata...ci sono troppi incompetenti!!!

la scuola italiana fa acqua da tutte le parti!!!

..l'ignoranza dilaga!!!

...c'è assolutamente bisogno di una riforma radicale!!!

Caro mulix in questo caso la ciroma come dici tu va fatta...e va fatta pure sentire bene...ne vale il nostro futuro...credo k tu abbia letto lo scempio gelmini-tremonti...nell'altro topic ho elencato tutte le cause di questo decreto assurdo..la distruzione della scuola pubblica!!non credo ci sia altro da aggiungere...soprattutto le università...che da questa legislatura non avrà più i fondi per fare la ricerca,fondamentale in un paese,ma del resto l'hai detto pure tu prima..l'ignoranza dilaga...prima di tutto in parlamento..buona parte delle maggiori menta della terra vengono dall'Italia che giustamente non offre le giuste opportunità di studio ai nostri studenti più eccellenti che se ne vanno a studiare dove l'università è un'altro mondo...vedi l'ultimo premio nobel alla medicina made in Italy che però ha studiato in america!!poi giustamente il governo del nostro eccellentissimo nano mascherato taglia la scuola pubblica per finanziare i privati...le università potranno essere trasmormate in fondazioni gestite da privati...risultato??? aumento sproporzionato delle tasse universitarie che comporta il diritto allo studio di una sola parte degli studenti...chi ha i soldi!


...(PREMETTO CHE SONO APARTITICO...CON IL CUORE PERO'...CHE BATTE PIU' VERSO LA SINISTRA )...non è affatto vero caro Revolution...leggetevi a fondo la riforma Gelmini...tutti questi tagli da voi tanto paventati...non ci sono affatto...la verità è una sola...non ci sono più tanti soldi da buttare...i cari professoroni...i vari rettori e compagnia bella...(in una parola "I CULU CHJINI")...appena hanno fiutato il fatto che...forse...sarebbero state toccate le loro tasche...non hanno fatto altro che AIZZARE gli studenti...e voi ci siete cascati come mammalucchi...(scusa il termine)...!!!

Caro Revolution...chi ha veramente voglia di studiare...non avrà il minimo problema...!!!

Basta con questi sprechi!!!
mulix
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Messaggio  *ReVoLuTioN* Gio Ott 30, 2008 5:07 pm

Ecco il testo del decreto gelmini:

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di attivare
percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della
legalita’ ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le
attivita’ connesse alla valutazione complessiva del
comportamento degli studenti nell’ambito della comunita’ scolastica,
reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento
scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare
all’introduzione dell’insegnante unico nella scuola primaria, prolungare
i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore
abilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della
formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di
accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e l’innovazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate
azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e
storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 2.

Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita’ ed
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la
valutazione del comportamento e’ espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del
ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio
dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita’ del
comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalita’
applicative del presente articolo.

Art. 3.

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in
decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno.
2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’
espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;

b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite

le seguenti: «, espressa in decimi,»;

c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione

sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;

d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;

e) e’ altresi’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di
voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e
sono stabilite eventuali ulteriori modalita’ applicative del presente
articolo.

Art. 4.

Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui
all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
di cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le
istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico
insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate
alla domanda delle famiglie, di una piu’ ampia articolazione del
tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di
cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e’ definito il trattamento economico dovuto per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.

Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e
motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente
scolastico vigila affinche’ le delibere del collegio dei docenti
concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attivita’ di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre

2007, n. 244.

1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e’ sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per
l’esercizio dell’attivita’ professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle attivita’ didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8.

Norme finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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Messaggio  *ReVoLuTioN* Gio Ott 30, 2008 5:08 pm

come si può ben leggere nel post precedente nel non si parla di università e di tutti questi tagli...possibile???e allora gli studenti italiani sono impazziti???mi sa proprio di no perchè i tagli sono nel decreto legge 133 fatto dal ministro tremonti..ecco qualche articolo di maggiore rilevanza:

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e’ ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17.

Progetti di ricerca di eccellenza

1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all’incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e’ soppressa.

2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ disposta l’attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l’organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 20 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Art. 66.

Turn over

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l’anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

3. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.

4. All’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2008».

5. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.

6. L’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e’ sostituito dal seguente: «Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e’ istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

7. Il comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.

8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per l’anno 2012, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All’articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall’articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall’anno 2013».

13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e’ compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l’anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell’anno precedente.
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Messaggio  mulix Gio Ott 30, 2008 5:35 pm

...cosa si evince da questa riforma?!?!?

che la cuccagna...è finita!...con questa riforma si tenterà...almeno di far diventare la scuola italiana...una cosa seria!

...purtroppo se...si vuole davvero cambiare l'Italia...si devono...a volte fare delle scelte...anche...impopolari!
mulix
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Messaggio  *ReVoLuTioN* Gio Ott 30, 2008 5:41 pm

mulix ha scritto:...cosa si evince da questa riforma?!?!?

che la cuccagna...è finita!...con questa riforma si tenterà...almeno di far diventare la scuola italiana...una cosa seria!

...purtroppo se...si vuole davvero cambiare l'Italia...si devono...a volte fare delle scelte...anche...impopolari!

Mulix di strumenti per cambiare seriamente la scuola italiana c'erano...In questo modo non la tagliano..Creano solo molti disagi per noi studenti innanzitutto...qual'è il senso di poter trasformare università in fondazioni gestite da privati??e la cosa più bella è che faranno parte dei privati di queste fondazioni però riceveranno lo stessa i finanziamenti dello stato..io lo trovo assurdo!
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Messaggio  mulix Gio Ott 30, 2008 5:47 pm

Chi protesta per la “riforma” Gelmini deve capire che non è questo Governo che sta uccidendo la scuola tradizionale.
La nostra scuola è stata già uccisa da fannulloni e raccomandati. E’ stata uccisa da decenni di pessima gestione delle risorse. E’ stata uccisa dai tantissimi insegnanti assunti senza motivo. E’ stata uccisa dai tantissimi corsi, senza frequentanti, creati nelle Università solo per sistemare Tizio oppure Caio. E’ stata uccisa dai bidelli che si rifiutano di lavare i pavimenti. E’ stata uccisa da decenni di clientelismo. E’ stata uccisa dal marcio che ci circonda.Questo cambiamento fortemente contestato da studenti ed insegnanti, molto strumentalizzato dal reazionario Pd (che finalmente ha qualcosa a cui aggrapparsi, non sapendo tutti che la Gelmini per la sua “riforma” ha copiato tanto da Bassanini un vecchio diessino ora al Pd), e dai sindacati ad esso legato, altro non è che parte dell’ espressione di un gruppo liberale democraticamente eletto, che porterà dritto dritto alla trasformazione delle scuole in fondazioni private, ovvero il modello scolastico normale per un partito come il Pdl.
Si protesta per i tagli senza renderci conto che l’ Italia (un paese al momento decadente, culturalmente, eticamente e moralmente) rischia la bancarotta.

Si protesta spinti da partiti falliti come il Pd, pieno di personaggi indagati come è più di quelli del Pdl e da Rifondazione Comunista, l’ unico partito comunista al mondo che si è presentato ad una campagna elettorale senza la falce e martello.
Si protesta senza proporre soluzioni alternative.
Si protesta spinti da gruppi sindacalisti di parte, che sino ad aprile erano spariti dalle piazze.
Si protesta approfittando della forza e della buona fede di giovani studenti, ovvero di coloro che pagheranno, oltre alle pensioni, tutte porcate fatte dalle generazioni che li hanno preceduti dalla creazione della Repubblica ad oggi.
La “riforma” Gelmini non esiste. Esiste solo un grosso cambiamento in atto che porterà alla scomparsa dello Stato “sociale”, dove solo i migliori riusciranno a fare strada.
Gli altri per strada ci finiranno a vivere…

Nei prossimi anni saranno cambiate tutte le regole a cui il popolo italiano è abituato, un cambiamento “globale” che porterà ad una divisione netta tra ricchi e poveri.
Un cambiamento sicuramente favorevole ai ricchi, ma fortemente voluto dai poveri, o forse e meglio avere il coraggio di dire: un cambiamento che porterà ad una divisione netta tra intelligenti e stupidi. Un cambiamento sicuramente a favore degli intelligenti, ma fortemente voluto dagli stupidi…
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Messaggio  *ReVoLuTioN* Ven Ott 31, 2008 6:39 pm

Io spero solo che le tasse universitarie non aumentino di molto...altrimenti l'anno prossimo non potrò andarci..
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Messaggio  mulix Ven Ott 31, 2008 7:25 pm

*ReVoLuTioN* ha scritto:Io spero solo che le tasse universitarie non aumentino di molto...altrimenti l'anno prossimo non potrò andarci..

vai tranquillo caro amico Revolution...non aumenteranno! Very Happy
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Messaggio  Pik.A.s* Dom Nov 02, 2008 4:53 pm

Lo spero anche io.. sennò al posto di farmi un'anno sabbatico.. mi ci faccio una vita sabbatica..... Laughing
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